I.G.T. Salento / Puglia
D.D. 12 settembre 1995.
Riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Salento»

ANNESSO C: Disciplinare di produzione.

Art. 1. - L'indicazione geografica tipica «Salento», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2. - L'indicazione geografica tipica «Salento» è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica «Salento», bianchi e rossi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, a bacca di colore corrispondente.
I vini ad indicazione geografica tipica «Salento» rosato devono essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dal vitigno Negroamaro.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da vitigni a bacca nera raccomandati e/o autorizzati per le province di Brindisi, Lecce e Taranto fino ad un massimo del 30%.
L'indicazione geografica tipica «Salento» bianco, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Bombino bianco; Chardonnay; Fiano; Garganega; Greco; Malvasia; Moscato; Pinot bianco; Sauvignon; Trebbiano; Verdeca; Vermentino, è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l’85%.
L'indicazione geografica tipica «Salento» rosso con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Aleatico; Cabernet; Cabernet Sauvignon; Lambrusco; Malvasia; Negroamaro; Primitivo, è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l’85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le province di Brindisi, Lecce e Taranto fino ad un massimo del 15%.
L'indicazione geografica tipica «Salento» rosato, con la specificazione del vitigno Negroamaro è riservata al vino ottenuto dalla vinificazione delle uve di detto vitigno per almeno l'85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca nera, raccomandati e/o autorizzati per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica «Salento» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, passito, limitatamente ai bianchi e ai rossi, e novello, quest’ultima limitatamente ai rossi.

Art. 3. - La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’'ndicazione geografica tipica «Salento» comprende i territori amministrativi delle province di Brindisi, Lecce e Taranto.

Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Salento» a tonnellate 14 per la tipologia rosso Primitivo; a tonnellate 19 per le tipologie derivate da uve a bacca nera; a tonnellate 22 per quelle derivate da uve a bacca bianca.
Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Salento», seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10,0% per i bianchi; 11,0% per i rosati; 11,5% per i rossi; 12,0% per il Primitivo.
Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5. - Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione delle tipologie rosato e passito per le quali la resa non deve essere superiore al 50%.
Per le uve destinate alla produzione dell’indicazione geografica tipica «Salento» passito è consentito un leggero appassimento, anche sulla pianta.

Art. 6. - I vini ad indicazione geografica tipica «Salento», anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
«Salento» bianco 10,5%; «Salento» rosso 12,0%; «Salento» rosato 11,5%; «Salento» novello 11,0%;
«Salento» passito secondo la vigente normativa.

Art. 7. - All'indicazione geografica tipica «Salento» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Salento» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.