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Etichetta Vino

Il Regolamento CE n.1493/1999 ha introdotto la “carta di identità” dei vini mediante l’introduzione dell’etichetta.
Per etichettatura si intende l'insieme delle designazioni e delle altre menzioni, contrassegni, illustrazioni o marchi caratterizzanti il prodotto, che figurano sullo stesso recipiente, compreso il dispositivo di chiusura, nonché sul pendaglio appeso al recipiente. Non fanno parte dell'etichettatura alcune indicazioni, contrassegni ed altri marchi da determinare.

L’etichetta, oltre ad essere decorativa, ha una importante funzione legale perché contiene una serie di informazioni fondamentali che devono comparire sulla bottiglia.
Si distinguono in informazioni obbligatorie e informazioni complementari, queste ultime lecite ma non indispensabili che vengono classificate come indicazioni facoltative regolamentate e indicazioni facoltative libere.

Tra le indicazioni obbligatorie che deve contenere un'etichetta si tiene in considerazione del tipo di vino.

Così se si tratta di vini da tavola, l’etichetta deve contenere obbligatoriamente:

  1. l’indicazione “vino da tavola”
  2. la ragione sociale dell’imbottigliatore
  3. comune della sede dell’imbottigliatore
  4. numero di codice dell’imbottigliatore
  5. il quantitativo in ml hl, l, cl
  6. grado alcolico effettivo
  7. nome dello Stato
  8. indicazione ecologica del tipo “non disperdere il vetro nell’ambiente”
  9. indicazione del lotto cui la bottiglia appartiene
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Per i vini da tavola con Indicazione Geografica Tipica, nell’etichetta, oltre alle indicazioni suddette, dovrà comparire, accanto all’indicazione vino da tavola, anche l’indicazione IGT.

Per i vini di qualità, oltre alle indicazioni obbligatorie previste per i vini da tavola, nell’etichetta verrà indicata la sigla a seconda che si tratti di vino DOC , DOCG., V.Q.P.R.D., “superiore” o “riserva”, “novelli”, per i quali oltre ad aggiungere l’indicazione della zona geografica che corrisponde al vino è obbligatorio indicare l’annata.

Per i vini spumante di qualità prodotti in una data regione, occorre indicare:.

  1. vino spumante o vino spumante di qualità prodotto in una data regione (seguito dal nome della regione).
  2. vino spumante aromatico di qualità ( aggiungere il nome del vitigno) nome e ragione sociale dell’elaboratore o venditore o distributore e relativa sede
  3. volume nominale del prodotto grado alcolico effettivo
  4. tipo di prodotto in base al contenuto zuccherino
  5. qualsiasi menzione purchè veritiera ed espressamente non vietata

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Costituiscono indicazioni facoltative l’aggiunta:

  1. della gradazione alcolica potenziale
  2. del marchio
  3. della precisazione se si tratta di vino bianco, rosso, rosè
  4. dell’indicazione del colore (es. verdolino, dorato ecc)
  5. del nome del luogo di imbottigliamento (fattoria, cascina)
  6. degli eventuali consigli per una buona conservazione o per servirlo o per consumarlo con cibi adatti
  7. del nome di una o due varietà di vite
  8. dell’annata della vendemmia
  9. dell’informazione della storia del vino
  10. delle informazioni sulle condizioni naturali o tecniche della viticoltura
  11. delle precisazioni varie come “vino passito”, “vin santo” ecc.
  12. delle indicazioni relative a usi dietetici
  13. delle eventuali distinzioni attribuite da organismi ufficiali (premi, medaglie ecc.)


Per i vini di qualità, tra le indicazioni facoltative si può inoltre aggiungere:

  1. il modo di elaborazione del vino
  2. il numero del recipiente
  3. il nome della zona geografica
  4. gli appellativi quali “riserva, riserva speciale, superiore, scelto, ecc.”
  5. fotografie di castelli, ville e vigneti delle proprietà rappresentate


Le etichette che hanno aderito alle normative del regolamento del 2002 e successive modifiche del 2006, possono contenere:

  1. l’indicazione della quantità di acidi e dei pigmenti coloranti
  2. la quantità di anidride solforosa (che era già obbligatoria per i vini esportati negli USA)
  3. il pH e altre indicazioni veritiere e documentabili



SANZIONI
La commercializzazione di vini con etichette irregolari, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa da € 516,00 a € 5.164,00, prevista dal D.Lgs. n. 260/2000, comporta nei casi più gravi, anche il sequestro amministrativo del prodotto, con aumento di ulteriori costi per il produttore e la conseguente perdita di credibilità nei confronti del consumatore.