Decreto del Presidente della Repubblica del 6 dicembre 1990
G. U. Repubblica Italiana n. 112 del 15 maggío 1991
Ha sostituito il Dpr 8 aprile 1976.

Denominazione di origine controllata del vino «Salice Salentino»

Disciplinare di produzione

Articolo 1.
La denominazione di origine controllata «Salice Salentino» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2.
a) La denominazione di origine controllata «Salice Salentino- rosso e rosato è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Negroamaro.
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Malvasia nera di Lecce e Malvasia nera di Brindisi presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 20%.
b) Il vino «Salice Salentino» Aleatico deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti per almeno l'85% dal vitigno Aleatico.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Negroamaro, Malvasia nera e Primitivo, presenti nei vigneti fino a un massimo complessivo dei 15%.
c) La denominazione di origine controllata «Salice SaIentino» bianco è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti per almeno il 70% dal vitigno Chardonnay.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni raccomandati o autorizzati nelle province di Brindisi e Lecce, presi da soli o congiuntamente fino a un massimo del 30%, a esclusione dei moscati.
d) La denominazione di origine controllata «Salice Salentino» Pinot bianco è riservata al vino ottenuto dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dalla corrispondente varietà di vitigno; possono concorrere in misura non superiore al 15%, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Chardonnay e Sauvignon.

Articolo 3.
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo di Salice Salentino, Veglie e Guagnano della provincia di Lecce e San Pancrazio Salentino e Sandonaci della provincia di Brindisi e inoltre in parte il territorio comunale di Campi Salentina in provincia di Lecce e Cellino San Marco in provincia di Brindisi.
Tale zona è così delimitata:
partendo dalla circonvallazione est dei centro abitato di Campi Salentina il limite segue verso nord la strada per Cellino San Marco, raggiunto il quale ne attraversa il centro abitato per proseguire verso nord lungo la strada che conduce alla masseria Blasi e un chilometro circa prima di giungervi (quota 58) piega verso nord-ovest per la strada che, passando per le quote 57, 59, 60 e 58, raggiunge il confine tra il comune di Brindisi e Cellino San Marco in località La Gaeta;
segue quindi verso ovest il confine comunale di Cellino San Marco fino a incrociare quello di Sandonaci e lungo quest'ultimo in direzione ovest raggiunge quello di San Pancrazio Salentino. Segue quindi il confine di tale comune verso ovest prima e sud poi sino a incrociare quello di Salice Salentino lungo il quale prosegue verso sud e poi in direzione est sino a incontrare quello di Veglie. Prosegue lungo il confine meridionale di Veglie in direzione est e successivamente verso nord fino a raggiungere quello di Campi Salentina in località Tornatola; lungo il confine di Campi Salentina verso nord-est raggiunge poi la strada statale Salentina in prossimità del km 59 e quindi, lungo questa, verso ovest, sì riallaccia alla circonvallazione del centro abitato di Campi Salentina da dove è iniziata la delimitazione.

Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche.
In particolare per la produzione del «Salice SaIentino» Aleatico di cui all'articolo 2, lettera b), sono da considerarsi idonei i terreni di buona esposizione, di natura calcareo-argillosa-silicea anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono da escludere i terreni prevalentemente argillosi o alluvionali eccessivamente umidi.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve o dei vini.
È vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Salice Salentino» Aleatico non deve essere superiore a q.Ii 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
Per tutte le altre tipologie la resa massima di uva ammessa non deve essere superiore a q.li 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 40% per il tipo rosato e al 70% per tutte le altre tipologie; il residuo delle uve destinate alla produzione del rosato non può essere utilizzato per la preparazione del «Salice Salentino» rosso.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
La Regione Puglia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'articolo 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve.
Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, può altresì consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate da aziende che, avendo stabilimenti situati in territori limitrofi alla zona di produzione delle uve e in possesso di idonei requisiti, ne facciano richiesta.
Le uve destinate alla produzione del «Salice Salentino» rosso e rosato di cui all'articolo 2, lettera a), debbono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5%.
Le uve destinate alla produzione del «Salice Salentino» Aleatico di cui all'articolo 2, lettera b), debbono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14%.
È consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoia.
I vini «Salice Salentino» Aleatico non possono essere immessi al consumo anteriormente al 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve.
Le uve destinate alla produzione del «Salice Salentino» bianco e Pinot bianco di cui all'articolo 2, lettere c) e d), debbono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5%.
Qualora le medesime uve siano unicamente destinate alla produzione del tipo spumante, e siano oggetto di denuncia separata, possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10%.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino «Salice Salentino» rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione, avendo cura che il prodotto giunga in cantina nelle migliori condizioni di integrità. La preparazione del «Salice Salentino» Aleatico nel tipo liquoroso deve avvenire secondo i tradizionali sistemi della zona, seguendo le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 6.
Il vino «Salice Salentino» rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso mattone con l'invecchiamento;
- odore: vinoso, etereo caratteristico, gradevole e intenso;
- sapore: pieno, asciutto, robusto ma vellutato, caldo, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 22 per mille.
Il vino «Salice Salentino» rosato all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
- odore: leggermente vinoso, giustamente persistente, fruttato se giovane;
- sapore: asciutto vellutato, gradevolmente caratteristico, talvolta frizzante;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 19 per mille.
Il vino «Salice Salentino» Aleatico può essere preparato nei seguenti tipi: «dolce» e liquoroso dolce», da indicare in etichetta e, all'atto dell'immissione al consumo, deve corrispondere alle caratteristiche appresso indicate.
Tipo dolce:
- colore: rosso granato più o meno intenso, con riflessi violacei, tendente all'arancione con l'invecchiamento;
- odore: aroma delicato caratteristico che si fonde con il profumo che acquista il vino con l’invecchiamento;
- sapore: pieno, moderatamente dolce, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%, di cui almeno 13 svolti;
- estratto secco netto minimo: 22 per mille;
- acidità totale minima: 4,5 per mille.
Tipo liquoroso dolce:
- colore: rosso granato più o meno intenso, cori riflessi violacei, tendente all'arancione con l'invecchiamento;
- odore: aroma delicato caratteristico che si fonde con il profumo che acquista il vino con l'invecchiamento;
- sapore: pieno, caldo, dolce, armonico, gradevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,5%, di cui almeno 16 svolti;
- estratto secco netto minimo: 22 per mille;
- acidità totale minima: 4,5 per mille.
Il vino «Salice Salentino» bianco all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: giallo paglierino tenue anche con riflessi verdolini;
- odore: delicato e gradevolmente fruttato, se giovane;
- sapore: asciutto, vivace frizzante e caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 %;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Il vino «Salice Salentino» Pinot bianco all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: giallo paglierino tenue;
- odore: caratteristico, gradevolmente fruttato;
- sapore: asciutto, vellutato, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille.
È facoltà del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Articolo 7.
a) La denominazione di origine controllata «Salice Salentino» rosso può essere impiegata anche per la designazione dei tipo «novello», purché la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 30%, in ottemperanza con la normativa vigente in materia.
I vini così ottenuti potranno presentare sapore non necessariamente asciutto, comunque più vellutato e profumo caratteristico più fruttato.
b) Il vino «Salice Salentino» rosso, ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,5% e immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5%, dopo un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno, può portare in etichetta la menzione «riserva».
c) I vini «Salice Salentino» Aleatico e «Salice Salentino», Aleatico Liquoroso possono portare in etichetta la menzione «riserva» qualora siano sottoposti a un periodo di invecchiamento di almeno due anni.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve, e dalla data di alcolizzazione per il tipo Liquoroso».
d) l vini «Salice Salentino» rosato e «Salice Salentino» Pinot bianco possono essere prodotti nei tipi spumante ottenuti per presa di spuma dei corrispondenti vini «tranquilli», oppure per diretta spumantizzazione delle uve provenienti dai rispettivi vigneti nelle condizioni previste dall'articolo 2.
Le operazioni di spumantizzazione debbono essere effettuate nell'ambito della regione Puglia.

Articolo 8.
Alla denominazione di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie e altri recipienti, contenenti vini «Salice Salentino» può figurare l'annata di produzione delle uve.
Tale indicazione è sempre obbligatoria per le tipologie designate con le menzioni «novello», «riserva» e «liquoroso».

Articolo 9.
Chiunque vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Salice Salentino» vino che non risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'articolo 28 del Dpr 12 luglio 1963, n. 930.