Denominazione Vini Rosso Canosa
D.P.R. 24 febbraio 1979 (1). Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Rosso Canosa» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Disciplinare di produzione

Art. 1. - La denominazione di origine controllata « Rosso Canosa » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2. - Il vino «Rosso Canosa» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti, composti dal vitigno uva di Troia, la cui presenza minima non dovrà essere inferiore al 65%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Montepulciano, Sangiovese, presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 35%. La presenza nei vigneti del vitigno Sangiovese non dovrà superare il 15% del totale delle viti.
È consentita inoltre la presenza nei vigneti di altri vitigni «raccomandati» fino ad un massimo del 5% del totale delle viti.

Art. 3. - Le uve destinate alla produzione del vino «Rosso Canosa» devono essere prodotte nel territorio amministrativo del comune di Canosa di Puglia.

Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e del vino.
La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all’art. 1 non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli,la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5. - Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione di cui all’art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni limitrofi di: Barletta, Andria e Minervino Murge.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 11,5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6. - Il vino «Rosso Canosa» all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, più o meno intenso tendente ad assumere riflessi arancioni con l’invecchiamento;
odore: vinoso, alcoolico, gradevole, con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, sapido di buon corpo, giustamente tannico con retrogusto amarognolo gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo; 24 per mille.
È in facoltà del Ministro dell’agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art. 7. - Il vino «Rosso Canosa» qualora provenga da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12,5 e venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno un anno in botti di legno, se immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 13, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva «Riserva».
Il periodo di invecchiamento decorre dal io novembre dell’anno di produzione delle uve.

Art. 8. - L’indicazione della denominazione di origine controllata «Rosso Canosa» può essere accompagnata dalla menzione specifica geografica tradizionale di origine classica «Canusium».
Tale menzione dovrà figurare in etichetta con caratteri tipografici non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata.

Art. 9. - Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «superiore», «fine», «scelto», «selezionato», e similari.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
È consentito altresì l’uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino «Rosso Canosa» invecchiato può figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.
Tale menzione è comunque obbligatoria se compare in etichetta la menzione aggiuntiva «Riserva».

Art. 10. - Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Rosso Canosa» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell’art. 28 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930.