Denominazione Vini Rosso Barletta
D.P.R. lo giugno 1977 (1). Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Rosso Barletta» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Disciplinare di produzione

Art. 1. - La denominazione di origine controllata «Rosso Barletta» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2. - Il vino «Rosso Barletta» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno uva di Troia.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Montepulciano, Sangiovese e Malbek presenti nei vigneti,da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%.
La presenza nei vigneti del vitigno Malbek non dovrà superare il 10% del totale delle viti.

Art. 3. - Le uve destinate alla produzione del vino «Rosso Barletta» devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Barletta ed in parte quello di Andria e Trani in provincia di Bari e in tutto il territorio comunale di S. Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, in provincia di Foggia:
Tale zona è così delimitata:
partendo dal centro abitato di Barletta sulla costa, il limite segue quest’ultima verso nord-ovest fino alla foce dell’Ofanto dove incrocia il confine comunale di Margherita di Savoia, che segue prima in direzione sud e poi in direzione nord-ovest fino al punto in cui si dirama da quello di Trinitapoli, all’altezza del km 26 della strada statale n. 159. Da qui segue, nella stessa direzione, il confine comunale di Trinitapoli per la parte occidentale fino ad incrociare quello di S. Ferdinando di Puglia in prossimità della masseria De Biase, segue quindi quest’ultimo confine comunale in direzione sud prima e nord poi, lungo il corso dell’Ofanto, fino ad incontrare quello del comune di Barletta. Procede lungo questi in direzione sud-est sino alla quota 127 in località la Cappella dove, segue in direzione
ovest, la strada per Andria e giunto alla circonvallazione del centro abitato. prosegue lungo questa a nord della città fino ad incrociare la strada per Corato (strada statale Andriese - Coratina) che segue fino al km 42 e 800 circa dove incrocia il confine comunale di Trani.
Lungo questi prosegue verso nord-est fino alla costa, segue quindi la medesima direzione nord-ovest raggiungendo il centro abitato di Barletta da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve, ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione all’albo previsto all’art. 10 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati su terreni di medio impasto o tendenti allo sciolto, sufficientemente profondi e di buona fertilità, sono da considerarsi esclusi i terreni umidi o salmastri.
I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed. i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e del vino.
La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all’art. 1 non deve essere superiore a q.li 150 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una:
accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5. - Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione di cui all’art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali,è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcolica minima naturale di 11,5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6. - Il vino «Rosso Barletta» all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal rubino granato tendente ad assumere riflessi arancioni con l’invecchiamento;
odore: vinoso caratteristico; sapore: asciutto, armonico di corpo;
gradazione alcolica complessiva minima: gradi 12;
acidità totale minima: 5 per mille,
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
È in facoltà del Ministro per l’Agricoltura e le Foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art. 7. - Il vino «Rosso Barletta» qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno un anno in botti di legno, può portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva «invecchiato».
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.

Art. 8. - Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
È consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località,comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9. - Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Rosso Barletta» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell’art. 28 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930.