Denominazione Vini Orta Nova D.P.R. 26 aprile 1984.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Orta Nova».

Art. 1. - La denominazione di origine controllata «Orta Nova» è riservata ai vini rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2. - I vini «Orta Nova» rosso e rosato devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dalla varietà di vitigno sangiovese.
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dalle varietà di vitigni Uva di Troia, Montepulciano, Lambrusco Maestri e Trebbiano Toscano presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40% del totale. La presenza nei vigneti delle varietà di vitigni Lambrusco Maestri e Trebbiano Toscano disgiuntamente non dovrà superare il 10% del totale delle viti.

Art. 3. - Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in provincia di Foggia tutto il territorio amministrativo dei comuni di Orta Nova e Ordona e la parte idonea dei territori dei comuni di Ascoli Satriano, Carapelle, Foggia e Manfredonia.
Tale zona è così delimitata: ... omissis.

Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l’irrigazione come mezzo di soccorso. La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui all’art. 1 non deve essere superiore a q.li 150 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.
La regione con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero dell’agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% per il tipo rosso ed al 65% per il tipo rosato.

Art. 5. - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione di cui all’art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vini rosso e rosato una gradazione alcolica minima naturale di 11. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6. - Il vino «Orta Nova» all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso, dal rubino al granato con riflessi arancione se invecchiato;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, di corpo, giustamente tannico;
gradazione alcolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
Il vino «Orta Nova» rosato all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosato più o meno intenso;
odore: leggermente vinoso, gradevole, trattato se giovane;
sapore: asciutto armonico, fresco se giovane;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
È in facoltà del Ministero dell’agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art. 7. - Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e simili.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente, nonché l’uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone di località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8. - Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Orta Nova» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.