Denominazione Vini Martina o Martina Franca D.P.R . 10 giugno 1969.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Martina» o «Martina Franca».

Art. 1. - La denominazione di origine controllata «Martina» o «Martina Franca» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2. - Il vino «Martina» o «Martina Franca» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:
Verdeca 50-65%;
Bianco d’ Alessano 35-50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni:
Fiano, Bombino, Malvasia Toscana presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5% del totale.

Art. 3. - La zona di produzione del vino «Martina» o «Martina Franca» comprende gli interi territori dei comuni di: ...omissis.

Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Martina» o «Martina Franca» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire al vino le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
È vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Martina» o «Martina Franca» non deve essere superiore a q.li 130 ad ettaro di vigneto in coltura specializzata.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva vino superi i limiti sopra riportati l’eccedenza non avrà diritto alla D.O.C..
La regione Puglia con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazioni, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell’agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5. - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata nell’art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni avvengano nell’intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nelle zone delimitate e nei territori dei comuni di Locorotondo e Cisternino.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10%.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6. - Il vino «Martina» o «Martina Franca» all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verdolino o paglierino chiaro;
odore: vinoso, delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
È in facoltà del Ministero dell’agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art. 7. - La denominazione di origine controllata «Martina» o «Martina Franca» può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare, seguendo le vigenti norme legislative per la preparazione degli spumanti.
La preparazione del «Martina» o «Martina Franca» spumante deve avvenire nelle province di Bari, Brindisi e Taranto.

Art. 8. - Alla denominazione «Martina» o «Martina Franca» è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Art. 9. - Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Martina» o «Martina Franca», vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell’ art. 28 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930.