Denominazione Vini Lizzano D.P.R . 21 dicembre 1988.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Lizzano».
Aggiornato con DECRETO 4 ottobre 2001.
 
Art. 1. - La denominazione di origine controllata «Lizzano» è riservata ai vini bianco, rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 
Art. 2. - I vini «Lizzano» rosso e rosato devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Negroamaro: dal 60% all’80%;
Montepulciano, Sangiovese, Bombino nero, Pinot nero, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 40%.
Possono inoltre concorrere le uve dei vitigni Malvasia nera di Brindisi e/o di Lecce fino ad un massimo del 10%.
Il vino «Lizzano» bianco deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
Trebbiano toscano: dal 40% al 60%;
Chardonnay e/o Pinot bianco: almeno il 30%.
Possono inoltre concorrere le uve, presenti nei vigneti, dei vitigni:
Malvasia lunga bianca fino ad un massimo del 10%;
Sauvignon e/o Bianco di Alessano fino ad un massimo del 25%.
I vini «Lizzano» Negroamaro rosso e rosato devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti  venti, nell’ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Negroamaro: almeno l’85%.
Possono inoltre concorrere le uve dei vitigni Malvasia nera di Brindisi e/o di Lecce, Montepulciano, Sangiovese, Pinot nero, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 15%.
Il vino «Lizzano» Malvasia nera deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Malvasia nera di Brindisi e/o di Lecce: almeno l’85%.
Possono inoltre concorrere le uve dei vitigni Negroamaro, Montepulciano, Sangiovese, Pinot nero, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 15%.
 
Art. 3. - Le uve della denominazione di origine controllata «Lizzano» devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende, in provincia di Taranto, tutto il territorio dei comuni di Lizzano, Faggiano e le isole amministrative del comune di Taranto individuate con le lettere B e C.
 
Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Lizzano» devono essere quelle già affermatesi da lungo tempo nella zona e, comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
In particolare, per ciò che concerne i nuovi impianti, le forme di allevamento saranno di media espansione, preferibilmente su tetto verticale, con sistema di potatura di tipo speronato e con un investimento minimo per ettaro di almeno 3.500 ceppi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
È vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Lizzano» rosso e rosato, «Lizzano» Negroamaro rosso e rosato e «Lizzano» Malvasia nera, non deve essere superiore a quintali 140 per ettaro in coltura specializzata e, per il vino «Lizzano» bianco, a quintali 160 per ettaro in coltura specializzata.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
La regione Puglia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell’agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
 
Art. 5. - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno del territorio dei comuni di Lizzano, Faggiano e Taranto.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini della denominazione di origine controllata «Lizzano» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
«Lizzano» rosso: 11,00;
«Lizzano» rosato: 11,00;
«Lizzano» Negroamaro rosso: 11,50;
«Lizzano» Negroamaro rosato: 11,50;
«Lizzano» Malvasia nera: 11,50;
«Lizzano» bianco: 10,00.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% per i vini «Lizzano» rosso, Negroamaro rosso e Malvasia nera ed al 65% per i vini «Lizzano» rosato, bianco e Negroamaro rosato.
L'eventuale eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.
La tipologia rosso della denominazione di origine controllata «Lizzano» può essere ottenuta con macerazione carbonica delle uve; in tal caso è designato in etichetta con il termine «novello».
La commercializzazione del vino a denominazione di origine controllata «Lizzano» rosso novello non può essere anteriore al 6 novembre dell’anno di produzione delle uve.
Le tipologie «rosato» del «Lizzano» e del «Lizzano» Negroamaro debbono essere prodotte con tecnologie di vinificazione che assicurino limitato contatto tra mosto in fermentazione e parti solide.
 
Art. 6. - I vini della denominazione di origine controllata «Lizzano» all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Lizzano» rosso:
colore: rosso dal rubino al granato; odore: vinoso gradevole, caratteristico; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille.
 «Lizzano» rosato: colore: tendente al rubino delicato; odore: lievemente vinoso, caratteristico di fruttato se giovane; sapore: asciutto, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50; acidità totale minima: 5,50 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille.
«Lizzano» Negroamaro rosso: colore: rubino tendente al granato; odore: vinoso caratteristico; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille.
«Lizzano» Negroamaro rosato: colore: rosato tenue con riflessi purpurei; odore: fragrante, caratteristico; sapore: asciutto, delicato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12; acidità totale minima: 5,50 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille.
«Lizzano» Malvasia nera: colore: rosso; odore: aroma caratteristico; sapore: vellutato, leggermente aromatico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille.
«Lizzano» bianco: colore: paglierino scarico; odore: gradevole con caratteristiche di fruttato, delicato;
sapore: asciutto, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50; acidità totale minima: 5,50 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille.
È in facoltà del Ministro dell’agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
 
Art. 7. - Le tipologie Negroamaro rosso e malvasia nera della denominazione di origine controllata «Lizzano» ottenute da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50 e che siano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,00, non prima del 30 novembre dell’anno successivo a quello di produzione delle uve, possono portare in etichetta la menzione «superiore».
Le tipologie "rosso" e "rosato" dei vini a denominazione di origine controllata «Lizzano» immesse al consumo in data non anteriore al 6 novembre dell’anno di produzione delle uve possono essere designate con il termine «novello» (2).
Le tipologie bianco, rosso e rosato della denominazione di origine controllata «Lizzano» possono essere prodotte nel tipo «frizzante» avente le stesse caratteristiche dei tipi tranquilli e con sovrappressione non inferiore a 1 e non superiore a 2,5 bar a 20°C in recipienti chiusi.
Le tipologie bianco e rosato della denominazione di origine controllata «Lizzano» possono essere utilizzate per la produzione di vini «spumanti» secondo le norme generali di spumantizzazione da effettuarsi nell’ambito della zona prevista nel precedente articolo 5 e aventi al consumo le seguenti caratteristiche:
«Lizzano» bianco spumante: spuma: vivace, fine; perlage: fine, regolare, persistente; colore: paglierino tenue; odore: gradevole, con caratteristiche di fruttato, delicato; sapore: asciutto, fresco,
armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50; acidità totale minima: 5,50 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille.
 «Lizzano» rosato spumante: spuma: vivace, fine; perlage: fine, regolare, persistente; colore: rosato tendente al rubino delicato; odore: lievemente vinoso, caratteristico di fruttato; sapore: asciutto, fresco,
armonico e gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12; acidità totale minima: 5,50 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille.
 
Art. 8. - Alla denominazione di origine controllata «Lizzano» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. Le specificazioni di colore (rosso, rosato, bianco) o di vitigno in aggiunta alla D.O.C. «Lizzano» debbono figurare immediatamente al di sotto dell’indicazione «Denominazione di origine controllata» ed in caratteri le cui dimensioni non superino i due terzi di quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa.
I vini della denominazione di origine controllata «Lizzano» designati con la menzione… (3), «novello» e «superiore» devono riportare in etichetta l’annata di produzione delle uve; per le altre tipologie tale indicazione è consentita. I caratteri utilizzati per indicare le menzioni aggiuntive non devono superare, in dimensione, quelli usati per l’indicazione della denominazione.
È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
È consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nel territorio delimitato nel precedente articolo 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato è stato ottenuto.
 
Art. 9. - Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Lizzano» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
____________
(3) Termine abr. dall'art. un. del D.D. 4 ottobre 2001.