Denominazione Vini Nardò D.P.R . 6 aprile 1987.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Nardò».

Art. 1. - La denominazione di origine controllata «Nardò» è riservata ai vini rosso e rosato, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2. - I vini «Nardò» devono essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Negro Amaro.
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Malvasia nera di Brindisi, Malvasia nera di Lecce e Montepulciano presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 20%.

Art. 3. - Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l’intero territorio dei comuni di Nardò e Porto Cesareo, in provincia di Lecce.

Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti, destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata, di cui all’articolo 1, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione all’albo previsto dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati sui terreni silico-argillo-calcari del pleistocene dotati di buona fertilità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e del vino.
La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui all’articolo 1, non deve essere superiore a q.li 180 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata mediante un’accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% per il tipo rosso ed al 45% per il tipo rosato.
Qualora la resa uva-vino superi i limiti sopra riportati, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
La regione Puglia annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione dandone comunicazione al M.A.F., al comitato nazionle per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ed agli organi di vigilanza.

Art. 5. - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione di cui all’articolo 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica minima naturale di 11 gradi.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino «Nardò» rosato deve eseguirsi il metodo tradizionale di vinificazione che, in particolare, prevede lo sgrondo statico delle uve pigiate dopo una macerazione compresa tra le 12 e le 24 ore. Il residuo delle uve destinate alla produzione del «rosato» non può essere utilizzata per
la produzione del «Nardò» rosso.

Art. 6. - Il vino «Nardò» rosso, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino più o meno intenso con lievi toni arancioni se invecchiato;
odore: vinoso con profumo intenso;
sapore: armonico, poco amarognolo, vellutato e giustamente tannico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
Il vino «Nardò» rosato, all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal rosa corallo appena acceso al cerasuolo tenue;
odore: vinoso, delicato e caratteristico, se giovane anche leggermente fruttato;
sapore: asciutto vellutato, con lieve cadenza amarognola, gradevole;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
È in facoltà del Ministero dell’agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art. 7. - Il vino «Nardò» rosso, ottenuto dalla vinificazione di uve con gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12, qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni ed immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva minima di 12,50 può portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva «riserva».
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.

Art. 8. - Alla denominazione di cui all’articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente, nonché la indicazione di aziende o vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato è stato ottenuto. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini «Nardò» rosso e rosato può figurare l’indicazione, documentabile, dell’annata di produzione delle uve.
Tale indicazione è obbligatoria per il tipo «riserva».