Denominazione Vini Moscato di Trani  D.P.R . 11 settembre 1974.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Moscato di Trani» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Art. 1. - La denominazione di origine controllata «Moscato di Trani» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2. - Il vino «Moscato di Trani» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Moscato bianco localmente noto come Moscato di Trani o Moscato reale.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a gruffo bianco con aroma di Moscato provenienti da altri vitigni da vino presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15% purché tali vitigni siano compresi tra quelli autorizzati e raccomandati.

Art. 3. - Le uve devono essere prodotte nella zona che comprende l’intero territorio dei comuni di Trani, Bisceglie, Ruvo, Corato, Andria, Canosa, Minervino e parte del territorio dei comuni di Cerignola, Trinitapoli, Barletta, Terlizzi e Bitonto.
Tale zona è così delimitata: ... omissis.

Art. 4. (1) - Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Moscato di Trani» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono quindi da considerarsi idonei i terreni tufacei marnosi o calcarei-argillosi o calcarei-silicei anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre da escludere sono i terreni prevalentemente argillosi o alluvionali ad alto tenore idrico.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
È vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Moscato di Trani» non deve essere superiore a q.li 120 per ettaro di coltura specializzata. Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all’effettiva superficie coperta dalla vite. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore del 65 per cento.
Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata. La regione Puglia annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazioni, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione dandone comunicazione al Ministero dell’agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ed agli organi di vigilanza.

Art. 5. (2) - Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12,5. I sistemi di preparazione del vino sono quelli tradizionali della zona. Per la preparazione del «Moscato di Trani» dolce è esclusa qualsiasi correzione con concentrato e qualsiasi concentrazione del vino.
È consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie. Per la preparazione del «Moscato di Trani» liquoroso è ammesso l’impiego di mosto concentrato e l’aggiunta di alcole vinico prima, durante e dopo la fermentazione, o la concentrazione a freddo.
Le operazioni di vinificazione e di preparazione e di invecchiamento dei vini devono avvenire nel territorio delimitato per la produzione delle uve. Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.
Il vino «Moscato di Trani» dolce naturale non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo alla vendemmia. Il vino «Moscato di Trani» liquoroso non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell’anno successivo a quello della vendemmia.

Art. 6. (3) - Il vino «Moscato di Trani» deve essere immesso al consumo con le seguenti caratteristiche:
«Moscato di Trani» dolce:
colore: giallo dorato; odore: intenso aroma caratteristico; sapore: dolce, vellutato; gradazione alcoolica complessiva minima: 12,5, con un residuo zuccherino corrispondente ad almeno 2 gradi alcolici; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille.
«Moscato di Trani» liquoroso:
colore: giallo dorato; odore: aroma intenso caratteristico; sapore: alcolico, dolce, vellutato; gradazione alcoolica complessiva minima: 18 di cui almeno 16 svolti ed un residuo zuccherino corrispondente ad almeno 2 gradi alcolici; estratto secco minimo: 20 per mille; acidità totale minima: 4 per mille.
È in facoltà del Ministro per l’agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art. 7. - Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato», «riserva» e similari.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
È consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8. - Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Moscato di Trani» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell’art. 28 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930.

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(2) Art. sost. dall’art. un. del D.P.R. 11 maggio 1987.
(3) Art. sost. dall’art. un. del D.P.R. 11 maggio 1987.