Denominazione Vini Galatina D.D. 24 aprile 1997.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Galatina».

Art. 1. - La denominazione di origine controllata «Galatina» è riservata ai vini bianchi rosati e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
«Galatina» rosso (anche nella tipologia novello);
«Galatina» Negroamaro (anche nella tipologia riserva);
«Galatina» rosato (anche nella tipologia frizzante);
«Galatina» bianco (anche nella tipologia frizzante);
«Galatina» Chardonnay.
 
Art. 2. - La denominazione di origine controllata «Galatina» è riservata ai vini bianchi, rosati e rossi ottenuti esclusivamente da uve di vitigni provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
«Galatina» bianco (anche nella tipologia frizzante): Chardonnay: minimo 55%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lecce, fino ad un massimo del 45%;
«Galatina» Chardonnay: Chardonnay: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lecce, fino ad un massimo del 15%.
«Galatina» rosso (anche nella tipologia novello) e rosato (anche nella tipologia frizzante): Negroamaro: minimo 65%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lecce, fino ad un massimo del 35%.
«Galatina» Negroamaro: Negroamaro: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lecce, fino ad un massimo del 15%.
 
Art. 3. - La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Galatina» comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Galatina, Cutrofiano, Aradeo, Neviano, Seclì, Sogliano Cavour e Collepasso, tutti in provincia di Lecce.
 
Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Galatina» di cui all’art. 2 debbono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche di qualità dell’uva e dei vini derivati.
È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l’irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell’invaiatura.
I nuovi impianti ed i reimpianti debbono prevedere un numero minimo di 3500 ceppi per ettaro.
La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 15 ton per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Galatina» per tutte le tipologie.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all’effettiva superficie coperta dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini «Galatina» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 50% per la tipologia rosato ed al 70% per le altre tipologie. Qualora superino questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Gli eventuali superi delle rese dell’uva in vino, derivanti dai processi di vinificazione della tipologia rosato, fino al raggiungimento del sopracitato limite del 75%, non sono destinabili alla produzione di alcun vino a denominazione di origine controllata, ma non comportano la decadenza del diritto alla denominazione di origine controllata per la tipologia rosato per il quantitativo prodotto nel proprio specifico limite.
Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini «Galatina» bianco e Chardonnay un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,50%, ed al vino «Galatina» rosso, rosato e Negroamaro un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell’11,50%.
 
Art. 5. - Le operazioni di vinificazione e d’invecchiamento dei vini di cui all’art. 2 debbono essere effettuate all’interno del territorio dei comuni interessati di cui all’art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che dette operazioni possano essere effettuate nei territori dei comuni limitrofi in provincia di Lecce, Brindisi e Taranto.
Il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, può altresì consentire che le suddette operazioni di vinificazione ed invecchiamento siano effettuate da aziende che, avendo stabilimenti situati nelle provincie di Lecce e Brindisi 5 (cinque) anni prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione ed in possesso di idonei requisiti, ne facciano richiesta.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche qualitative.
 
Art. 6. - I vini a denominazione di origine controllata «Galatina» all’atto della immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Galatina» bianco: colore: giallo paglierino tenue anche con riflessi verdolini; odore: delicato, gradevolmente fruttato; sapore: asciutto, vivace, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%; acidità totale minima: 5,0 per mille; estratto secco netto minimo: 15,0 per mille. È prevista la tipologia frizzante.
«Galatina» Chardonnay: colore: giallo paglierino; odore: delicato e gradevole; sapore: asciutto, di buona struttura; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%; acidità totale minima: 5,0 per mille; estratto secco netto minimo: 15,0 per mille.
«Galatina» rosato: colore: rosato tendente al cerasuolo tenue; odore: leggermente vinoso, giustamente persistente, fruttato; sapore: asciutto e vellutato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidità totale minima: 5,0 per mille; estratto secco netto minimo: 16,0 per mille. È prevista la tipologia frizzante.
«Galatina» rosso: colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso mattone, se invecchiato; odore: vinoso, caratteristico, gradevole ed intenso; sapore: pieno, asciutto, robusto, vellutato, caldo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0%; acidità totale minima: 5,0 per mille; estratto secco netto minimo: 22,0 per mille.
«Galatina» Negroamaro: colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso mattone, se invecchiato; odore: caratteristico, gradevole, intenso; sapore: pieno, elegante, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0%; acidità totale minima: 5,0 per mille; estratto secco netto minimo: 22,0 per mille.
«Galatina» Negroamaro riserva: colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso mattone; odore: vinoso, caratteristico, gradevole, intenso; sapore: pieno, asciutto, robusto, vellutato, caldo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; acidità totale minima: 5,0 per mille; estratto secco netto minimo: 22,0 per mille.
Il vino a denominazione di origine controllata «Galatina» Negroamaro, ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,5%, dopo almeno due anni di invecchiamento, a partire dal 1° dicembre dell’anno della vendemmia, di cui almeno sei mesi in botti di legno, può portare in etichetta la menzione «riserva».
«Galatina» novello: colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: vinoso, caratteristico, gradevole ed intenso; sapore: pieno, asciutto, armonico, fruttato, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0%; acidità totale minima: 5,0 per mille; estratto secco netto minimo: 20,0 per mille.
È in facoltà del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto minimo.
 
Art. 7. - Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Galatina» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva a quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi extra, fine, superiore, scelto, selezionato, e similari.
È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore, nel rispetto della normativa vigente.
È consentito altresì l’uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive di aree e località dalle quali provengono effettivamente le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, nel rispetto della normativa vigente.
Sulle bottiglie ed altri recipienti, contenenti vini a denominazione di origine controllata «Galatina» deve figurare l’annata di produzione delle uve.
I vini «Galatina», se immessi al consumo in bottiglie di vetro con capacità non superiore a litri 1.5, debbono avere il tappo in sughero raso. Tuttavia per i contenitore uguali o inferiori a 0.375 litri è ammessa anche la tappatura a vite.